PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge si propone l'obiettivo di favorire l'applicazione dei servizi resi possibili da reti satellitari insediate nello spazio mediante progetti coordinati in sede europea, con particolare e prioritaria attenzione al programma europeo di navigazione satellitare, e al progetto di osservazione della Terra del Consiglio nazionale delle ricerche, da considerare nel quadro del programma Global Monitoring for Environment and Security (GMES) sviluppato dall'Unione europea e dall'Agenzia spaziale europea (ESA).
      2. La presente legge tende altresì a garantire il coordinamento tra le diverse componenti del sistema spaziale nazionale, incentivando, in particolare, l'attività delle regioni e degli enti locali, ritenuti determinanti per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma 1, e attribuendo all'Agenzia spaziale italiana (ASI) compiti di gestione della programmazione spaziale.
      3. La presente legge prevede l'uso di nuovi e più adeguati strumenti per la definizione di un quadro di riferimento per la politica spaziale, al quale tutti i soggetti istituzionali sono tenuti a uniformarsi, per la diffusione della cultura scientifica da considerare basilare per un corretto approccio da parte del pubblico alla fruizione dei nuovi servizi nonché per arricchire le dotazioni di prevenzione, di previsione e di soccorso, disponibili per le forze e per i servizi incaricati di operare ai fini della sicurezza ambientale e della protezione civile.
      4. Mediante la cooperazione con la comunità scientifica e, in particolare con l'Istituto nazionale di astrofisica, la presente legge promuove la valorizzazione

 

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delle risorse esistenti e l'introduzione nel programma nazionale per la ricerca, predisposto ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, di un capitolo afferente ai programmi spaziali europei e alla loro realizzazione anche sotto il profilo delle ricadute tecnologiche e di servizio.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente comma, uno o più decreti legislativi diretti a:

          a) definire i requisiti e i contenuti della domanda pubblica a livello internazionale per promuovere la realizzazione di servizi riferiti a tecnologie aerospaziali, utili al cittadino, attuativi dello sviluppo sostenibile come definito dai seguenti atti:

              1) la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992;

              2) l'iniziativa delle Nazioni Unite per il decennio internazionale per la riduzione delle catastrofi naturali (IDNDR) concernente un programma di prevenzione contro le conseguenze catastrofiche che si abbattono sul Pianeta;

              3) gli indirizzi volti a conciliare le esigenze dell'ambiente e dello sviluppo economico dettati dal programma delle Nazioni Unite Agenda 21;

              4) la Conferenza euromediterranea tenutasi a Barcellona il 27-28 novembre 1995;

          b) definire i requisiti e i contenuti della domanda pubblica a livello nazionale allo scopo di ottenere che, mediante strumenti di telerilevamento e di osservazione della Terra serviti da reti satellitari, siano

 

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fissati i criteri e le modalità dell'informazione e della conoscenza necessari per:

              1) la gestione del territorio;

              2) la prevenzione di rischi di calamità e di disastri;

              3) la diffusione dell'allarme ai fini degli interventi di emergenza;

          c) coordinare la polizia spaziale con la normativa vigente in materia di:

              1) difesa del mare;

              2) tutela dell'ambiente;

              3) difesa del suolo;

              4) aree protette;

              5) protezione civile;

          d) classificare l'offerta tecnologica dei sistemi satellitari per l'osservazione della Terra posseduti dall'Italia ponendo in evidenza le potenzialità scientifiche e tecnologiche riferite, in particolare, al segmento spaziale e ai centri del segmento terrestre;

          e) definire i requisiti e i contenuti della domanda delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in particolare in ordine ai seguenti interessi:

              1) servizi di identificazione dell'inquinamento marino;

              2) servizi di prevenzione e di soccorso all'emergenza in caso di frane;

              3) servizi di prevenzione e di soccorso all'emergenza in caso di alluvioni;

              4) servizi di prevenzione e di soccorso all'emergenza in caso di incendi boschivi;

              5) servizi di localizzazione, di informazione sulla mobilità e di gestione delle flotte multimodali;

          f) definire le modalità per soddisfare la domanda delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali in ordine ai servizi di cui alla lettera e).

 

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Art. 3.
(Strumenti).

      1. Per il coordinamento delle attività di attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito un Comitato interministeriale per la politica spaziale (CIPS), posto sotto la presidenza di un Vice Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro senza portafoglio, a capo di un Dipartimento della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il presidente del CIPS, nominato ai sensi del comma 1 dispone, per lo svolgimento dell'attività amministrativa, di organismi burocratici di livello appropriato nonché dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 4 per il compimento di ricerche e di studi, necessari alla definizione degli indirizzi della politica spaziale nazionale nelle sue diverse articolazioni.
      3. Fanno parte del CIPS:

          a) i Ministri dello sviluppo economico, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle comunicazioni, della difesa e degli affari esteri, o i funzionari di livello apicale da essi delegati;

          b) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:

              1) del Centro italiano ricerche aerospaziali;

              2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;

              3) della base di lancio dei palloni stratosferici di Trapani-Milo dell'ASI;

              4) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell'amministrazione della difesa;

              5) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);

 

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              6) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);

          c) i presidenti:

              1) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

              2) dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

              3) dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

          d) i presidenti:

              1) dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

              2) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

              3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

      4. Il CIPS si riunisce di diritto almeno due volte all'anno: all'inizio dell'esercizio finanziario per approvare il documento quadro di indirizzo della politica aerospaziale, per verificare l'attività dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 4 e ricevere le loro relazioni, nonché per formulare proposte relative al finanziamento del fondo di cui all'articolo 9; in coincidenza con la presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria e con l'inizio della sessione di bilancio dello Stato, per riferire alle Camere sullo stato di attuazione della politica spaziale, sulla congruità delle somme assegnate al citato fondo di cui all'articolo 9, sul coordinamento dei piani spaziali delle regioni e sui risultati degli stessi.

Art. 4.
(Gruppi di lavoro del CIPS).

      1. All'interno del CIPS sono istituiti appositi gruppi di lavoro permanenti e, in base a specifiche necessità relative a ricerche e studi particolari, gruppi di lavoro temporanei.

 

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      2. I gruppi di lavoro permanenti, costituiti ai sensi del comma 1, sono:

          a) il gruppo di lavoro per i rapporti con il Parlamento europeo, con l'ESA e con la Conferenza interparlamentare europea per lo spazio;

          b) il gruppo di lavoro per i rapporti con il Gruppo parlamentare italiano per lo spazio, con le regioni e con gli enti locali;

          c) il gruppo di lavoro per i rapporti con la comunità scientifica;

          d) il gruppo di lavoro per i rapporti con le industrie del settore spaziale;

          e) il gruppo di lavoro per i rapporti con le piccole e medie imprese operanti nel settore spaziale.

      3. All'istituzione dei gruppi di lavoro permanenti di cui al comma 2 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che recano anche la nomina dei rispettivi presidenti. L'istituzione dei gruppi di lavoro temporanei di cui al comma 1 è disposta con provvedimenti del medesimo Comitato.

Art. 5.
(Piano d'azione del Governo).

      1. Il Governo predispone un apposito piano d'azione della politica spaziale in conformità alle peculiarità di cui all'articolo 1. La predisposizione, il coordinamento e il controllo del piano sono attribuiti al Ministero dell'università e della ricerca che, a tale scopo, può usufruire della collaborazione dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 4.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca nomina una commissione permanente per l'organizzazione e lo svolgimento del piano d'azione di cui al comma 1, affidandone la presidenza al direttore della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del medesimo Ministero.

 

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Art. 6.
(Trasferimento di tecnologie).

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca nomina una commissione permanente per acquisire dagli uffici competenti costituiti presso gli enti pubblici di ricerca (EPR) le attività e i progetti di trasferimento di tecnologia, e provvede alla redazione e alla trasmissione al Parlamento, alle amministrazioni dello Stato e alle regioni, di una relazione annuale sui medesimi trasferimenti, affidando la presidenza della citata Commissione al direttore della Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica dello stesso Ministero.

Art. 7.
(Programma di cooperazione).

      1. L'ASI è impegnata a riferire al CIPS, con una relazione annuale, sui risultati dell'attività di cooperazione, nonché sulle iniziative di politica spaziale delle regioni, sui correlati investimenti effettuati, sui risultati di tali iniziative, in particolare sotto il profilo degli effetti dei servizi esplicati, e a segnalare, affinché lo stesso Comitato ne possa tenere conto nella predisposizione delle sue attività, gli apporti e le innovazioni introdotti a livello regionale per lo sviluppo della politica spaziale.

Art. 8.

(Memorandum di intesa con la
comunità scientifica).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, all'inizio di ciascun anno finanziario il Governo approva un memorandum di intesa, cui partecipano gli EPR, mediante il quale sono individuate le attività di ricerca e di sviluppo, nonché di applicazione, alle quali, di comune accordo e in collaborazione con l'ASI e con

 

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gli altri enti spaziali, i suddetti enti dichiarano di volersi dedicare.
      2. Il memorandum di intesa è trasmesso al Parlamento e alle regioni per garantire una corretta informazione sull'impegno dell'Italia nel campo della politica aerospaziale nazionale, europea e internazionale, nonché, in particolare per quanto riguarda l'attività delle regioni, sullo stato delle ricerche e dei programmi promossi dalla comunità scientifica.
      3. Il memorandum di intesa può altresì prevedere accordi di collaborazione stipulati con le regioni a vocazione aerospaziale, inserite nell'elenco di cui all'articolo 10, e con gli altri enti locali, relativamente a temi innovativi afferenti allo sviluppo della politica aerospaziale.
      4. Il memorandum di intesa deve, altresì, riservare particolare attenzione ai progetti applicativi dei servizi riferiti a tecnologie spaziali, in particolare quelli previsti dall'articolo 2, che le regioni intendono promuovere, previo coordinamento tra loro.

Art. 9.
(Dotazione del fondo
per la politica spaziale).

      1. Al fine di garantire la prosecuzione dei principali programmi europei e di partecipazione internazionale dell'Italia nel settore spaziale, sia di ricerca che di servizio, in quanto idonei a promuovere adeguati livelli di partecipazione dell'industria nazionale, comprese le piccole e medie imprese, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, è incrementato, a decorrere dall'anno 2007, alla somma di 50 milioni di euro annui, con limiti di impegno quindicennali.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con propri decreti, provvede all'individuazione delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1, nonché delle imprese nazionali cui corrispondere i contributi stessi.

 

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Art. 10.
(Aree territoriali a vocazione spaziale).

      1. A cura del presidente del CIPS è redatto l'elenco delle aree territoriali a vocazione spaziale, da considerare strategiche anche ai fini della sicurezza e della difesa, facenti parte del sistema spaziale nazionale.
      2. Per l'individuazione delle aree da inserire nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo il presidente del CIPS si avvale della collaborazione dei gruppi di lavoro previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere c), d) ed e). L'elenco così predisposto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri che lo approva e ne ordina la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale mediante apposito comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri.